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Statuto

Questa versione dello Statuto Sociale è stata approvata dall’Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi il 14 dicembre 1998 presso il salone della sede degli 
Amici dell’Arte in Via San Siro n. 13.

Origine, sede e scopi dell'associazione
Soci
Organi dell'associazione
Assemblee
Consiglio direttivo
Revisione conti
Probiviri
Bilancio e risultati di gestione
Finanze e patrimonio
Scioglimento e liquidazione
Legge applicabile

 

ORIGINE, SEDE E SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE

 Art. 1
L’Associazione “Amici dell’Arte” di Piacenza, costituitasi a Piacenza il 9 aprile 1920, con sede legale in Via San Siro n. 13, é retta dal presente Statuto ed amministrata da un Consiglio Direttivo.
L’attività viene esercitata nel territorio della provincia di Piacenza, nelle province limitrofe e comunque laddove esistano interessi di carattere artistico, storico e culturale.

Art. 2
L’Associazione, formata da cultori ed amatori dell’Arte, non ha finalità di lucro.
Essa ha lo scopo di:
- collegare gli interessi tendenti alla cultura artistica locale;
- curare con ogni mezzo possibile la diffusione dell’amore verso l’Arte nelle sue varie manifestazioni;
- aiutare e incoraggiare i giovani artisti, letterati e studiosi locali;
- organizzare conferenze e concerti;
- allestire esposizioni artistiche;
- promuovere visite guidate di interesse culturale;
- curare la stampa di pubblicazioni indirizzate ai soci;
- assumere posizione con interessamento ed efficacia in ogni questione d’arte e di cultura prevalentemente locale.

Art. 3
L’Associazione può, con deliberazione assembleare, affiliarsi e/o affiliare altre organizzazioni per il miglior proseguimento dello scopo sociale.
L’Associazione può, inoltre, deliberare nella misura più opportuna per assegnazioni di premi per concorsi, per medaglie, diplomi, ecc., destinare fondi per pubblicazioni, e comunque aiutare gli artisti locali, secondo le disponibilità del bilancio finanziario.

Art. 4
L’Associazione si mantiene estranea a qualunque manifestazione, od iniziativa che non abbia riferimento agli scopi dell’Associazione stessa. L’Associazione “Amici dell’Arte” è assolutamente apolitica ed apartitica.

Art. 5
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

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SOCI

Art. 6
Possono essere Soci tutti coloro che hanno condotta morale e civile incensurabile.
Chi intende farsi Socio, effettivo o sostenitore, deve inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di sottoporsi agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. La domanda di ammissione a Socio deve essere controfirmata da due Soci. Il Consiglio Direttivo vota sulla accettazione o meno del richiedente Socio. Il richiedente non ammesso può inviare reclamo al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente sull’ammissione. Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 7
I Soci si dividono in quattro categorie:
a) Soci effettivi;
b) Soci sostenitori;
c) Soci benemeriti;
d) Soci onorari.

Art. 8
Soci effettivi sono coloro che versano una quota annuale, il cui importo viene stabilito dall’Assemblea dei Soci.
Le quote dei Soci effettivi devono essere versate in unica soluzione entro l’aprile di ogni anno sociale. Possono essere Soci, oltre i privati, anche Enti, Società, ecc. versando una quota almeno doppia di quella versata dai Soci effettivi.

Art. 9
Soci sostenitori sono i Soci che si obbligano di versare una quota annuale, deliberata dall’Assemblea dei Soci, pari ad almeno trenta volte quella versata dai Soci effettivi.

Art. 10
Soci benemeriti sono i Soci che abbiano prestato particolare attività per l’Associazione. La nomina é riservata all’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota annuale.Art. 11
Soci onorari sono coloro che per chiara fama nel mondo dell’arte siano di lustro e decoro all’Associazione o coloro che abbiano verso di essa benemerenze di eccezionale rilievo. La nomina è riservata all’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. I Soci onorari sono esentati dal versamento della quota annuale. 

Art. 12
Tutti i Soci in regola con il versamento delle quote, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno uguali diritti nei confronti dell’Associazione, e, in particolare, hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, intervenire alle Assemblee con voto deliberativo, essere eleggibili alle cariche sociali, eccezion fatta per gli eventuali soci minorenni.
La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.

Art. 13
I Soci possono rassegnare annualmente le proprie dimissioni con comunicazione scritta che dovrà pervenire al Consiglio entro il mese di novembre.
Le quote annuali versate, oltre a non essere trasmissibili, non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’Associazione.

Art. 14
I Soci possono essere esclusi dall’Associazione: 
a) Per espulsione:
coloro che siano incorsi in gravi procedimenti di carattere penale;
coloro che commettano o provochino disordini durante le manifestazioni o le Assemblee o che diffondano false accuse lesive della dignità e degli interessi dell’Associazione o di coloro che l’amministrano e la dirigono;
coloro che si rifiutano di ottemperare alle disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti, e delle delibere consiliari.
b) Per radiazione:
coloro che entro aprile non abbiano pagato la quota annuale.

Art. 15
I Soci radiati possono essere riammessi con delibera del Consiglio, purché si sottomettano al pagamento integrale delle quote non versate.

Art. 16
L’espulsione dei Soci é deliberata con votazione del Consiglio, approvata da almeno due terzi dei votanti. I Soci espulsi, qualora ritengano ingiusto il provvedimento che li colpisce, entro un mese dal giorno in cui sarà comunicata l’avvenuta espulsione, possono ricorrere al giudizio del Collegio dei Probiviri che decide inappellabilmente sulla riammissione o meno.

Art. 17
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

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ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 Art. 18
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) i Revisori dei Conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

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ASSEMBLEE

 Art. 19

L’Assemblea è composta da tutti gli aventi diritto di voto che siano in regola con il versamento delle quote sociali ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea (ordinaria e straordinaria) deve essere convocata, senza formalità, mediante avviso pubblicato con evidenza sul periodico dell’Associazione, ovvero mediante lettera.
L’avviso di convocazione, qualunque ne sia la forma, deve essere spedito a tutti i Soci, ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza e deve giungere ai rispettivi indirizzi almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa; esso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

Art. 20
Nelle Assemblee ogni Socio, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci nelle Assemblee, anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Socio che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell’Associazione. Ogni Socio non può avere più di due deleghe, ad eccezione di quanto previsto all’art. 38. 

Art. 21

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o da un delegato nominato dall’Assemblea.

Art. 22
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto.
Le votazioni avvengono di norma con voto palese (acclamazione, alzata di mano, appello nominale, scheda nominativa) oppure a scrutinio segreto, quando sia richiesto da almeno 30 Soci e comunque ogni qualvolta le deliberazioni concernano persone.

Art. 23
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro la fine del mese di aprile; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali. L’Assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno un terzo dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. 
L’Assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori.

Art. 24
L’Assemblea Ordinaria:
a) discute e delibera i bilanci consuntivi e preventivi presentati unitamente ad una relazione del Consiglio Direttivo;
b) discute e delibera sulla relazione dei Revisori dei Conti;
c) impartisce direttive generali e delibera su tutta l’attività dell’Associazione e dei suoi organi statutari;
d) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale dovuta dai Soci;
e) nomina ed elegge 9 (nove) Consiglieri, quando siano pervenuti alla scadenza del mandato;
f) nomina ed elegge 3 (tre) Revisori dei Conti alla scadenza del mandato;
g) nomina ed elegge 3 (tre) Probiviri alla scadenza del mandato;
h) tratta e delibera su eventuali argomenti posti all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti, dai Probiviri o dai Soci.
i) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione;
j) l) delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
Le richieste da parte dei Soci per porre eventuali argomenti all’ordine del giorno, comprese proposte di nomine a Socio onorario o benemerito, devono essere sottoscritte da almeno un ventesimo dei Soci in regola con il versamento delle quote sociali e devono pervenire al Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre di ogni anno.

Art. 25
L’Assemblea straordinaria può essere convocata quante volte il Consiglio Direttivo od i Revisori dei Conti ritengano opportuno, oppure quando venga richiesta da un quinto dei Soci.
In questo ultimo caso l’Assemblea straordinaria deve essere convocata entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 26
L’Assemblea straordinaria si ritiene validamente costituita in 1a convocazione quando siano presenti un terzo dei Soci ed in 2a convocazione (che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione) con la presenza di almeno un quinto dei Soci. Le deliberazioni sulle modifiche statutarie richiedono il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Per quanto concerne l’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione si rinvia a quanto disposto dall’art. 38 del presente Statuto.

Art. 27
L’Assemblea straordinaria deve normalmente deliberare:
a) su argomenti di carattere straordinario interessanti l’Associazione;
b) sulle modifiche dello Statuto;
c) sull’eventuale scioglimento dell’Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio dell’Associazione.

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CONSIGLIO DIRETTIVO

 Art. 28
Il Consiglio Direttivo, composto da nove membri, dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto. 

Art. 29
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Può inoltre nominare tutte le altre cariche interne necessarie per il regolare andamento dell’Associazione.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) vigilare costantemente sull’esatta osservanza del presente Statuto e sulla regolare gestione dell’Associazione;
b) pronunciarsi sull’ammissione e la radiazione dei Soci;
c) promuovere iniziative e manifestazioni nell’interesse dell’Associazione;
d) esaminare e predisporre il bilancio consuntivo ed il programma della attività per l’esercizio successivo, corredato dal relativo preventivo delle spese da sottoporre ai Revisori dei Conti ed all’Assemblea;
e) deliberare sull’entità delle quote sociali da sottoporre all’Assemblea;
f) compilare gli eventuali regolamenti interni e stabilire le mansioni delle cariche sociali non determinate dal presente Statuto;
g) acquistare ed alienare beni; accettare eredità e legati; custodire e amministrare il patrimonio sociale e stanziare le spese di amministrazione;
h) convocare le Assemblee;

Art. 31
La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio é affidata al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. Gli atti del Consiglio e delle Assemblee sono firmati dal Presidente o dal Vice-Presidente e dal Segretario. L’esecuzione delle deliberazioni sociali, in quanto non venga delegata ad altri, resta affidata al Presidente.

Art. 32
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente ritiene opportuno convocarlo o che un terzo dei componenti lo richieda. I1 Consiglio è presieduto dal Presidente od in mancanza dal Vice-Presidente; in loro assenza, dal Consigliere più anziano.
Le sue sedute sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
Per la convocazione della riunione del Consiglio deve essere inviato avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza è ammesso avviso trasmesso almeno ventiquattro ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione di data, ora, luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

Art. 33
I1 Consigliere che senza giustificati motivi per tre volte consecutive non intervenga alle riunioni, è considerato dimissionario. In tal caso, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del dimissionario con il Socio primo dei non eletti. I Consiglieri nominati in sostituzione dei dimissionari decadono insieme agli altri Consiglieri. In caso di dimissioni contemporanee di cinque o più Consiglieri il Consiglio stesso decade e deve essere convocata entro un mese una Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.
In questo caso il Consiglio rimane in carica sino alla convocazione della normale Assemblea Ordinaria.

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REVISORI DEI CONTI

 Art. 34
Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi eletti nell’Assemblea ordinaria insieme agli altri organi direttivi.
I Revisori hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni Sociali.
Devono controllare tutti gli atti Sociali e le operazioni amministrative della Associazione; informare con una relazione l’Assemblea dei Soci sui risultati rilevati nel disimpegno delle loro funzioni, sul bilancio e sul programma dell’attività per l’esercizio successivo corredato dal relativo preventivo delle spese.
I Revisori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo col solo voto consultivo.
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di vacanza nel Collegio dei Revisori si procede alla sostituzione come per i Consiglieri.

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PROBIVIRI

 Art. 35
I1 Collegio dei Probiviri é composto da tre membri effettivi eletti dall’Assemblea ordinaria insieme agli altri organi direttivi.
Nella prima seduta il Collegio elegge il Presidente.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare le infrazioni al presente Statuto, le controversie tra Soci e gli atti di indisciplina o comunque lesivi degli interessi o della dignità dell’Associazione.
Esso adotta i seguenti provvedimenti:
a) proscioglimento;
b) censura;
c) sospensione temporanea;
d) espulsione.
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo ed inappellabile.

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BILANCIO E RISULTATI DI GESTIONE

 Art. 36
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese: tale complesso di documenti deve essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Dalla data dell’avviso di convocazione, il bilancio ed il programma devono restare depositati presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

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FINANZE E PATRIMONIO

 Art. 37
Patrimonio ed entrate dell’Associazione.
Il patrimonio della Associazione è costituito da: 
- beni di proprietà dell’Associazione;
- donazioni, legati o lasciti di terzi o di Soci;
- dagli avanzi netti di gestione. 
In nessun caso gli avanzi di gestione potranno essere destinati a fini diversi da quelli istituzionali.
Per l’adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
1) quote dei soci effettivi e sostenitori; 
2) versamenti volontari dei Soci; 
3) erogazioni e contributi di cittadini, pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
4) eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.
Le entrate saranno integralmente devolute alle finalità proprie dell’Associazione, così come contemplate nel presente Statuto.
L’Assemblea stabilisce la quota annuale di iscrizione all’Associazione da parte dei soci effettivi e dei soci sostenitori; l’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E‘ comunque facoltà dei Soci dell’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
Tutti i versamenti effettuati dai Soci sono comunque a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a qualsiasi titolo.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

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SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 Art. 38
L’Associazione potrà essere sciolta solo per volontà dei Soci, in una Assemblea Straordinaria dei Soci appositamente convocata. In tale Assemblea ogni Socio non potrà portare più di due deleghe. In tale Assemblea devono essere presenti, in prima convocazione, almeno due terzi dei Soci, e deve votare favorevolmente la maggioranza dei presenti.
L’Assemblea, in seconda convocazione, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e la deliberazione relativa dovrà ottenere il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà richiedere all’autorità competente la nomina dei liquidatori. 
In caso di scioglimento l’Assemblea nominerà tra i Soci tre liquidatori. 
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità: a tale proposito la scelta dei liquidatori sarà basata sulle indicazioni fornite dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, dellaLegge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo quanto precisato di seguito per la salvaguardia del patrimonio artistico dell’Associazione.
Il patrimonio artistico dell’Associazione, salvo contrarie disposizioni di legge, sarà devoluto alla “Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi” di Piacenza, che persegue fini di pubblica utilità.

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LEGGE APPLICABILE

 Art.39
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Piacenza, 14 dicembre 1998